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Medicina del Lavoro: Il Medico Competente

Criteri di applicabilità e definizione di Medico  Competente
Nelle unità produttive dove a seguito della valutazione dei rischi si la  presenza di determinati rischi per la salute dei lavoratori, il datore di  lavoro, ovvero il dirigente delegato, è obbligato a nominare il medico  competente. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il medico  competente è la figura che collabora con il datore di lavoro ai fini della  valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza  sanitaria e per tutti gli altri compiti contenuti nel decreto. Il datore di  lavoro è tenuto ad assicurare al medico competente le condizioni necessarie per  lo svolgimento di tutti i suoi compiti ed a garantirne l’autonomia.

Titoli e requisiti del medico competente
Il medico competente per svolgere le sue funzioni deve possedere uno dei  seguenti titoli o requisiti:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei  lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in  fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • Autorizzazione ad esercitare la funzione di medico competente per i laureati  in medicina e chirurgia che alla data del 01/09/1991 abbiano svolto  precedentemente l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell’elenco dei  medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Svolgimento dell’attività di medico competente
Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,  convenzionata con l’imprenditore;
  • libero professionista;
  • dipendente del datore di lavoro.

Resta inteso che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici  che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in  alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Il medico  competente, nominato dal datore di lavoro, può avvalersi, per accertamenti  diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con  l’azienda che ne sopporta gli oneri. 

Medico Competente Coordinatore
Nei casi di aziende con più unità produttive, o di gruppi d’imprese ovvero  qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro  può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni  di coordinamento.

Obblighi specifici del medico competente
Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è sottoposto ai seguenti  obblighi:

  • Collabora alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove  necessario,
  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli  sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione  gli indirizzi scientifici più avanzati;
  • Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
  • Collaborare all’attuazione delle misure per la tutela della salute e della  integrità psico-fisica dei lavoratori,
  • Collaborare all’attività di formazione e informazione nei confronti dei  lavoratori, per la parte di competenza,
  • Collaborare all’organizzazione del servizio di primo soccorso
  • comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati  anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni  sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la  tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
    - visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa  che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

Prossimi Corsi di formazione

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Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 17.

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