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Medicina del Lavoro: Sorveglianza Sanitaria

Responsabilità del medico competente
I compiti principali del medico competente comprendono la sorveglianza sanitaria  che viene effettuata sia nei casi previsti dalla normativa vigente che in caso  di esplicita richiesta del lavoratore interessato a patto che il medico  competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi.

Contenuto della sorveglianza sanitaria
In breve, la sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al  lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla  mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed  esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di  tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene  stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza  diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del  rischio;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico  competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare  l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla  normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro  che può scegliere tra questi ed un medico del dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente competente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per  motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di  verificare l’idoneità alla mansione.

Resta comunque il divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria per accertare  stati di gravidanza e per tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,  comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al  rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni  previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di  assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope  e stupefacenti.

Comunicazioni annuale alla ASL dei dati della  sorveglianza sanitaria
Infine, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il  medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi  competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze  di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei  lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Istituzione e gestione delle cartelle sanitarie
Il Medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria  responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore  sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia  del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per  l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi  risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del  medico competente;
Il Medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione  dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del  segreto professionale;
Il Medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di  lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le  informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale  della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di  lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre  disposizioni del presente decreto;”
Il Medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della  sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti  con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti  sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a  tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Il Medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della  sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della  documentazione sanitaria;
Il Medico competente partecipa alla programmazione del controllo  dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con  tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza  sanitaria;

Giudizi di idoneità alla mansione specifica
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime,  per iscritto, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica,dandone  copia al lavoratore e al datore di lavoro, ovvero:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

A seguito del giudizio espresso dal medico competente, il datore di lavoro,  attua le misure indicate e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla  mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti  o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente  alle mansioni di provenienza.

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