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Responsabilità: Il Datore di Lavoro

Definizione di datore di lavoro
Il datore di lavoro è definito in maniera univoca nella lettera b) comma 1 art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che comunque ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Obblighi non delegabili del datore di lavoro
Il datore di lavoro è il primo responsabile aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro a carico dei lavoratori dipendenti. Le responsabilità non sono delegabili del datore di lavoro sono:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Obblighi delegabili del datore di lavoro
Altre responsabilità possono essere delegate ad uno o più dirigenti con una apposita delega, in assenza di essa tali obblighi rimangono al datore di lavoro.
I principali obblighi del datore di lavoro delegabili sono:

  • la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
  • la designazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché degli addetti al primo soccorso;
  • la fornitura ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • la predisposizione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • la continua e documentata richiesta circa l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • l'invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
  • l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la disponibilità e la certa informazione sulle istruzioni stabilite affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • la fornitura ai lavoratori di un'effettiva informazione e formazione sui rischi specifici della loro mansione;
  • l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
  • la convocazione della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

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