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Valutazione dei Rischi: Il DVR

Definizione di valutazione dei rischi
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce compiutamente  l'attività e l'obbligo giuridico di valutazione dei rischi come: la valutazione  globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori  presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria  attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di  protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il  miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Responsabilità della valutazione dei rischi
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 il Datore di Lavoro deve effettuare la  valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza  possibilità di delegare a terzi tale responsabilità. Il datore di lavoro è  tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di  Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione dei Rischi aziendali deve  riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

  • quelli collegati allo stress lavoro-correlato
  • quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
  • quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri  Paesi.
  • quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene  resa la prestazione di lavoro.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad  effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo  documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Contenuti minimi della valutazione dei rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute  durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati  per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è  rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità  e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale  strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di  prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei  dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei  rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento  nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,  nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui  devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e  poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e  protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello  territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del  rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a  rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,  specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

Archiviazione e data certa del Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della  valutazione, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si  riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle  prescrizioni contenute nel Decreto, su supporto informatico e deve essere munito  anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o  attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di  lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante  dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori per la  Sicurezza Territoriale (RLST) e del Medico Competente (MC), ove nominato.

Criteri di aggiornamento del Documento di  Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel termine di  trenta giorni dalle rispettive causali:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del  lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; - in  relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della  protezione
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La facoltà di sub delega del dirigente per la  sicurezza
Il decreto permette al dirigente delegato, di delegare, a sua volta, previa  intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e  sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.
Il soggetto subdelegato non  può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Prossimi Corsi di formazione

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