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Responsabilità Solidale Committenti, Appaltatori e Subappaltatori

Finalità giuridiche della responsabilità solidale
Al fine di incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali,  previdenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro cui sono tenute le imprese  che operano in qualità di appaltatori o subappaltatori, il legislatore ha  previsto una regola secondo cui, in caso di stipula di contratti di appalto o  subappalto, si attiva un vincolo di solidarietà tra appaltante e appaltatore  rispetto a tutti i crediti verso gli enti impositori, previdenziali e  assicurativi, limitatamente alle prestazioni di lavoro utilizzate per eseguire  il contratto di appalto. Questa regola di responsabilità solidale tra  appaltatore e subappaltatore è generale e senza eccezioni, quindi vale sempre e  comunque. Il legislatore ha voluto che la soggezione alla responsabilità  solidale per il solo fatto di avere utilizzato determinati lavoratori  nell’ambito di un contratto di appalto o subappalto.

Cooperazione dei datori di lavoro operanti nella  medesima azienda
I datori di lavoro, compresi i subappaltatori, operanti nell’azienda:

  • cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi  sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono  esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare  rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte  nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Responsabilità solidale tra committente e  appaltatore
L’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, allo scopo di tutelare il lavoratore  impiegato in regime di appalto (sia di opere che di servizi), ha stabilito un  vincolo di responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali  subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto senza  limiti quantitativi, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti  retributivi e dei contributi previdenziali dovuti. I soggetti solidali possono  esonerarsi da questa responsabilità solo nel caso in cui dimostrino che i  crediti contributivi e previdenziali dei lavoratori non riguardano le  prestazioni di lavoro rese nell’ambito del contratto di appalto o subappalto. In  questo vincolo di responsabilità solidale sono coinvolti tutti i soggetti della  catena degli appalti: committente, appaltatore e subappaltatori.; mentre i  creditori sono i lavoratori.

Responsabilità solidale tra appaltatore e  subappaltatore
Secondo l’art. 35 della legge n. 248/2006, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori. I limiti temporali sono di cinque anni ma c’è una limitazione quantitativa stabilita  entro il valore complessivo della fornitura. Questo regime di responsabilità  solidale coinvolge solo appaltatore e subappaltatore e non ricade sul  committente; i creditori sono le autorità pubbliche (es. Agenzia delle Entrate,  INPS, INAIL, etc.).

Responsabilità solidale del datore di lavoro committente
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità  solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi  previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con  l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i  danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal  subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per  l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di  previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). La responsabilità solidale non  trova applicazione per i danni conseguenza dei rischi specifici propri  dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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