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Riunione Periodica

Criteri di applicabilità e partecipanti alla riunione  periodica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il  datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione  dai rischi, deve indire almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

  • il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
  • il medico competente, ove nominato;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).


La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni  delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e  l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute  dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità  produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Ordine del giorno della riunione periodica
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei  partecipanti:

  • il documento di valutazione dei rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della  sorveglianza sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei  dispositivi di protezione individuale;
  • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei  lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.


Azioni conseguenti la riunione periodica
Nel corso della riunione possono essere individuati:

  • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e  di malattie professionali;
  • obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee  guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei  partecipanti per la sua consultazione.

Elementi qualificanti della valutazione del rischio  stress lavoro correlato
La valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere inserita in un  percorso che preveda:

  • il coinvolgimento del Datore di Lavoro e della Direzione Aziendale,
  • opportune azioni di comunicazione e informazione,
  • l’acquisizione di specifiche competenze da parte del Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente e la loro  partecipazione attiva insieme a quella del Rappresentante dei Lavoratori per la  Sicurezza (RLS);
  • la formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti;
  • la consultazione dei lavoratori;
  • la valutazione del rischio e l’adozione di misure collettive;
  • la verifica dei cambiamenti ottenuti e la gestione di singoli casi;
  • il monitoraggio nel tempo

Metodologia di valutazione del rischio stress correlato
Il metodo deve prevedere sia elementi oggettivi e verificabili sia elementi  soggettivi relativi alla percezione da parte del gruppo dei lavoratori  dell’organizzazione aziendale. Gli elementi oggettivi devono consentire una  prima definizione del rischio, mentre gli elementi soggettivi devono restituire  una valutazione del rischio Gli elementi oggettivi, in coerenza con le  indicazioni dell’accordo quadro e del documento dell’agenzia europea 2009,  devono considerare:

  • indici infortunistici,
  • assenza per malattia,
  • ricambio del personale,
  • procedimenti e sanzioni,
  • segnalazioni medico competente,
  • funzione e cultura organizzativa,
  • ruolo nell’ambito dell’organizzazione,
  • l’evoluzione e lo sviluppo di carriera,
  • autonoma decisione e controllo,
  • rapporti interpersonali al lavoro,
  • interfaccia casa-lavoro,
  • ambiente di lavoro ed attrezzature,
  • pianificazione dei compiti,
  • carichi, ritmi di lavoro, orario di lavoro.

Gli elementi soggettivi cioè derivanti dalla rilevazione della soggettività del  gruppo di lavoratori: possono essere ottenuti tramite questionari, focus group  oppure interviste semi strutturate. In conclusione è bene rammentare che:

  • la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è una valutazione  sull’organizzazione del lavoro e non sul livello di stress positivo o negativo  dei singoli lavoratori o sui tratti di personalità.
  • la valutazione del rischio stress lavoro-correlato non solo non si esaurisce  con la somministrazione di un questionario, ma prevede un ampio percorso con  elementi oggettivi e soggettivi integrati e contestualizzati tra loro  nell’organizzazione.
  • gli elementi soggettivi richiedono specifiche professionalità. 

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