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Lavoro al Videoterminale

Tutela dei lavoratori videoterminalisti
Il titolo VII del Decreto Legislativo. n. 81 del 9 aprile 2008 prevede i  requisiti di tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori con attività  lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Dove  per videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere  dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato  videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di  videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali  comunque distribuite, dedotte le pause previste dalla legge.

Specificità della valutazione dei rischi e delle misure  di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, è tenuto ad  analizzare i posti di lavoro dove dei videoteminalisti con particolare riguardo:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
  • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

A seguito della valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto ad adottare  le misure di prevenzione e protezione specifiche per i lavoratori addetti al  videoterminale.

Caratteristiche particolari delle attrezzature e  degli ambienti di lavoro
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona  definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e,  inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere  stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La  brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello  schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del  videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo  deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle  esigenze dell'utilizzatore. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e  riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento  della propria attività. La tastiera deve essere separata dallo schermo e  facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde  consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non  provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di  lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel  corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche  dell’operatore. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla  postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in  posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo  uso. Il piano di lavoro deve essere stabile, di dimensioni sufficienti a  permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei  documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o  regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a  disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti  inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La  profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata  distanza visiva dallo schermo. Il sedile di lavoro deve essere stabile e  permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.  Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale  e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche  dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione  dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche  antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione  regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare  lo schienale nella posizione selezionata. L’impiego prolungato dei computer  portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro  dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il  corretto posizionamento dello schermo. L'illuminazione generale e specifica  (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto  appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle  caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi  sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore  devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione  dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Le finestre devono  essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare  la luce diurna che illumina il posto di lavoro. Le condizioni microclimatiche  non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Pause dal lavoro al videoterminale
Il videoterminalista, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante  pause oppure cambiamento di attività. Le modalità e la durata di tali  interruzioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva anche  aziendale, ma in assenza di una disposizione contrattuale riguardante  l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici  minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le  pause non sono cumulabili né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro e  sono considerate a tutti gli effetti parti integranti dell'orario di lavoro. Nel  computo dei tempi di pausa non sono compresi i tempi di attesa della risposta da  parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo  di lavoro, qualora il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. Le  modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente  a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

Sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti
I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali  comunque distribuite, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, con  particolare riferimento:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal  medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i  lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i  lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli  altri casi. Il datore di lavoro è tenuto a fornire a sue spese ai lavoratori i  dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta,  quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile  utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Formazione dei videoterminalisti sui rischi  specifici
Il datore di lavoro oppure il dirigente hanno l’obbligo di formare ed informare  i lavoratori addetti al videoterminale sui rischi specifici della loro attività,  in particolare per quanto riguarda:

  • le misure applicabili al posto di lavoro;
  • le modalità di svolgimento dell'attività;
  • la protezione degli occhi e della vista;

Prossimi Corsi di formazione

Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.

Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 17.

Corso Date Orari
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