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Igiene Ambientale: Rischio Biologico

Rischio Biologico
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 prescrive i requisiti per la prevenzione e  protezione dei lavoratori in tutte le attività lavorative nelle quali vi è  rischio di esposizione ad agenti biologici.

Classificazione agenti biologici
Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di  infezione:

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di  causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti  umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga  nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o  terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in  soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente  biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci  misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie  gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può  presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono  disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti  biologici dei gruppi 2 o 3, deve dare preventiva comunicazione all'organo di  vigilanza territorialmente competente.

Valutazione del rischio biologico
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le  informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e  delle modalità lavorative, ed in particolare:

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono  presentare un pericolo per la salute umana;
  • dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è  da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria  competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzatii

Misure di prevenzione e protezione generali
Quali misure tecniche, organizzative, procedurali il datore di lavoro attua  almeno le seguenti:

  • evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività  lavorativa lo consente;
  • limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di  agenti biologici;
  • progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l’uso di  dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad  agenti biologici;
  • adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali  qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
  • adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione  accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • usa il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento  appropriati;
  • elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di  origine umana ed animale;
  • definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  • verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del  contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
  • predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo  smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di  contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei  rifiuti stessi;
  • concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di  sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione particolari
Inoltre, tutte le attività nelle quali la valutazione del rischio biologico  evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

  • i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con  acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per  la pelle;
  • i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti  idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • i dispositivi di protezione individuale “ove non siano monouso,” siano  controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì  a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione  successiva;
  • gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti  biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,  conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se  necessario, distrutti.

Il decreto prevede comunque misure specifiche per strutture sanitarie,  veterinarie, laboratori, stabulari e per processi industriali.

Informazioni e istruzioni particolari
Nelle attività per le quali la valutazione dei rischi evidenzia rischi per la  salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base  delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per  quanto riguarda:

  • i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  • le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  • le misure igieniche da osservare;
  • la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di  protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  • le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  • il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per  ridurne al minimo le conseguenze.

Sorveglianza sanitaria
Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i  lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza  sanitaria.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure  protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi  sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

  • la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono  già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a  cura del medico competente;
  • l'allontanamento temporaneo del lavoratore.

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