Igiene Ambientale: Rumore
Tutela dei Lavoratori dall'Esposizione al Rumore
Il Capo II del Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Aspetti generali della valutazione del rischio rumore
Quindi, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
- le possibili interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività;
- le possibili interazioni fra rumore e segnali di avvertimento;
- i livelli di emissione di rumore forniti dai costruttori delle attrezzature di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative più silenziose;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito.
Per la prima volta nella storia della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto 81 definisce in maniera esplicita ed univoca il dirigente Pertanto il dirigente per la sicurezza è una figura di garanzia che può affiancare il datore di lavoro nei compiti di implementazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro con compiti meramente attuativi, giacché importanti e talvolta vitali per lo svolgimento del processo aziendale.
Parametri per la valutazione del rischio rumore
Il legislatore determina due parametri e sulla base dei loro valori fa discendere in capo al datore di lavoro degli obblighi più o meno stringenti, i parametri sono:
- Livello di Esposizione Giornaliera (LEX) al rumore definito come valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
- Pressione Acustica di Picco (ppeak) definito come valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
Sulla base di questi due parametri vengono così definiti i valori di azione e di esposizione e gli obblighi a carico del datore di lavoro che ne derivano:
- Valore inferiore di azione (VIA): rispettivamente LEX = 80 dB(A) o ppeak = 135 dB(C).
- Valore superiori di azione (VSA): rispettivamente LEX = 85 dB(A) o ppeak = 137 dB(C).
- Valore limite di esposizione (VLE): rispettivamente LEX = 87 dB(A) o ppeak = 140 dB(C).
Valutazione e misurazione del rischio rumore
Se, a seguito della valutazione di cui sopra, il datore di lavoro può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
Nel caso contrario, ovvero se si ritiene che non vengano superati i VIA, non devono essere implementate le misure di prevenzione e protezione prescritte dal Decreto.
Misure di prevenzione e protezione generali
Per la riduzione dell’esposizione al rumore il datore di lavoro è tenuto ad adottare le seguenti misure preventive:
- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; nonché del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Misure di prevenzione e protezione specifiche
Se a seguito delle misure strumentali si riscontra:
- il superamento dei VIA (Valore inferiore di azione) il datore di lavoro deve:
- mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito.;
- far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria in caso di richiesta da parte dei lavoratori e/o del medico competente
- il superamento dei VSA (Valore superiori di azione) il datore di lavoro deve:
- esigere che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- far sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
- dotare i luoghi di lavoro rumorosi di apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione
- garantire che i lavoratori vengano informati e formati sui rischi da esposizione al rumore
- elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.
Rimane inteso che n nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai VLE. Tali valori vengono comunque calcolati al netto dell’attenuazione prodotta dai DPI. Quindi in caso di superamento dei VLE, il datore di lavoro:
- adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- individua le cause dell'esposizione eccessiva
- modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
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