Igiene Ambientale: Rischio Chimico
Rischio Chimico
Il Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 prescrive i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Valutazione del rischio chimico
Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio chimico e determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
- il livello, il modo e la durata della esposizione;”
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Se a seguito della valutazione del rischio chimico è stata riscontrata la presenza di agenti chimici pericolosi, devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- misure igieniche adeguate;
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui sopra sono sufficienti a ridurre il rischio, il datore di lavoro deve solo formare ed informare i lavoratori in merito al rischio derivante da agenti chimici pericolosi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
In caso contrario, ovvero se a seguito delle misure generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro ritiene che il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori non sussista, allora devono essere implementate misure specifiche di protezione da adottare in ordine di priorità:
- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Misurazioni degli agenti chimici
Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
I risultati delle misurazioni sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori vengono inoltre sottoposti a sorveglianza sanitaria quando si valuti il rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute dei lavoratori. Tale sorveglianza sanitaria viene effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
- periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
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