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Igiene Ambientale: Campi Elettromagnetici

Tutela dei Lavoratori dall'Esposizione a Campi  Elettromagnetici
Il Capo IV del Titolo VIII del Decreto .Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008  determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi  per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi  elettromagnetici (CEM) (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni  riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori  dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti  dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da  correnti di contatto. Il decreto non contempla nel suo campo di applicazione la  protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal  contatto con i conduttori in tensione. Vengono definiti i campi elettromagnetici  come campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz

Parametri per la valutazione dell’esposizione a Campi  Elettromagnetici
I valori di azione e i valori limite di esposizione sono così definiti:

  • Valori di Azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in  termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H),  induzione magnetica (B), “corrente indotta attraverso gli arti (IL)” e densità  di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure  specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto  dei pertinenti valori limite di esposizione.
  • Valori Limite di Esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici  che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su  considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i  lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli  effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti.

Aspetti generali della valutazione  dell’esposizione a Campi Elettromagnetici
Nell'ambito della valutazione dei rischi da esposizione a Campi  Elettromagnetici, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o  calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.  La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in  conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di  normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno  contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,  misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici,  il datore di lavoro adotta le specifiche “buone prassi” individuate od emanate  dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per  l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico  italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati  dai fabbricanti delle attrezzature. A seguito della valutazione dei livelli dei  campi, qualora risulti che siano superati i valori di azione, il datore di  lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione  sono stati superati.

Valutazione e misurazione dell’esposizione a Campi  Elettromagnetici
Il datore di lavoro valuta quindi il rischio da esposizione a CEM, tenendo conto  oltre che alle prescrizioni generali, anche a:

  • il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori  particolarmente sensibili al rischio;
  • qualsiasi effetto indiretto quale:
  • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi  stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con  induzione magnetica superiore a 3 mT;
  • innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
  • incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili  provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o  scariche elettriche;
  • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i  livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  • la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di  esposizione ai campi elettromagnetici;
  • per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della  sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni  scientifiche;
  • sorgenti multiple di esposizione;
  • esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Misure generali di prevenzione e protezione
A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione  sono superati, il datore di lavoro, elabora ed applica un programma d'azione che  comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni  superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

  • di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi  elettromagnetici;
  • della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità  inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici,  incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di  analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei  luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  • della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale

Misure specifiche di prevenzione e protezione
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi  elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con  un'apposita segnaletica. La sorveglianza sanitaria viene effettuata  periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal  medico competente , tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi  trasmessi dal datore di lavoro. In sostanza la norma impone al datore di lavoro  di effettuare la sorveglianza sanitaria e di implementare le misure di  prevenzione e protezione specifiche qualora non essendo state effettuate le  misure strumentali si può ragionevolmente ritenere che siano stati superati i  valori di azione.

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