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Igiene Ambientale: Vibrazioni

Tutela dei Lavoratori dall'Esposizione alle Vibrazioni
Il Capo III del Titolo VIII del Decreto .Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi  per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione da vibrazioni  meccaniche.

Parametri per la valutazione del rischio vibrazioni
Il legislatore determina due parametri e sulla base dei loro valori fa  discendere in capo al datore di lavoro degli obblighi più o meno stringenti, i  parametri sono:

  • Vibrazioni Trasmesse al Sistema Mano-Braccio (HAV): le vibrazioni meccaniche  che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per  la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,  osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  • Vibrazioni Trasmesse al Corpo Intero (WBV): le vibrazioni meccaniche che, se  trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei  lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide

Sulla base delle due grandezze sopra esposte si definiscono i valori limite di  azione:

  • Il valore d'azione giornaliero HAV: normalizzato a un periodo di riferimento  di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2
  • Il valore d'azione giornaliero WBV: normalizzato a un periodo di riferimento  di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 0,5 m/s2 e i valori limite di  esposizione.
  • Il valore limite di esposizione giornaliero HAV, normalizzato a un periodo di  riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20  m/s2;
  • Il valore limite di esposizione giornaliero WBV, normalizzato a un periodo di  riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5  m/s2

Rimane inteso che in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero  va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato  superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare  l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e  adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un  nuovo superamento.

Aspetti generali della valutazione del rischio  vibrazioni
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato  mediante:

  • l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche
  • il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari  condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o,  in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle  attrezzature.

Il datore di lavoro effettua comunque la valutazione del rischio sulla base dei  seguenti elementi:

  • il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione  a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo  201;
  • gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori  particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in  gravidanza e ai minori;
  • gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori  risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente  di lavoro o altre attrezzature;
  • le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
  • l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di  esposizione alle vibrazioni meccaniche;
  • il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo  intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
  • condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato,  l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del  rachide;
  • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto  possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica

Valutazione e misurazione del rischio vibrazioni
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di  attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il  metodo di riferimento Le misure vengono effettuate nel rispetto degli allegati  tecnici.

Misure generali di prevenzione e protezione
Fatto salvo il rispetto delle misure generali di prevenzione e protezione,  quando sono superati i valori di azione il datore di lavoro elabora e applica un  programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo  l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto  segue:

  • altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni  meccaniche;
  • la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei  principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il  minor livello possibile di vibrazioni;
  • la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni  provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le  vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la  vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  • adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di  lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
  • la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro  delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro  esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  • l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di  riposo;
  • la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo  e dall'umidità

Misure specifiche di prevenzione e protezione
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono  sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata  periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal  medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di  valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei  lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con  provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza  diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. Comunque, I lavoratori  esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando,  secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni:  l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile  l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia  identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia  o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del  lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la  malattia o gli effetti nocivi per la salute.

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